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Legge 5 marzo 2001, n. 57 (seconda parte)...leggi l'articolo per esteso

Prima parte - Legge 5 marzo 2001, n. 57 

 

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (G.U. 20 marzo 2001, n. 66)

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)


1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalitą di erogazione del contributo".

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 10.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4,

del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,

dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolaritą sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano gią titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, ...leggi l'articolo per esteso

 

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