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Legge 22 marzo 2001, n. 85 revisione codice della strada...leggi l'articolo per esteso

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001

Art. 1.
(Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.    2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)


    1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità della circolazione anche mediant...leggi l'articolo per esteso

 

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