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Danno Biologico - % di risarcimento...leggi l'articolo per esteso

La Legge del 5 marzo 2001, n. 57 vuole consentire di avere un sistema unico a livello nazionale per il risarcimento del "danno biologico", che deriva dai sinistri stradali ed esclusivamente il danno "di lieve entità", vale a dire fino a 9 punti di invalidità.

Questi sinistri di modesta entità, ad esempio il colpo di frusta, sono la maggior passività per le compagnie assicuratrici e tali esborsi hanno portato in passato ad un aumento sconsiderato ed inaccettabile delle polizze assicurative. 

Ci si augura che la riorganizzazione dei risarcimenti equivalga ad una più accettabile politica dei prezzi da parte delle assicurazioni.

Mentre per  i danni alle cose l'Assicurazione entro 60 giorni è tenuta a formulare l'offerta di risarcimento (termine ridotto a 30 giorni in caso di C.I.D.) in caso di lesioni personali il termine per il risarcimento è di 90 giorni dal momento in cui il danneggiato comunica all'assicurazione tutti i dati necessari per formulare l'offerta (consigliabile con perizia medico legale).

Tabella per la Liquidazione del danno biologico per lesioni pari o inferiori al 9%

Punti percentuale di invalidità Coefficiente moltiplicatore Valore in Euro del singolo punto Indennizzo totale in Euro Eta' da 0 a 10
1 % 1,0 619,75 619,75
2 % 1,1 681,72 1363,45
3 % 1,2 743,70 2231,09
4 % 1,3 805,67 3222,69
5 % 1,5 929,62 4648,11
6 % 1,7 1053,57 6321,43
7 % 1,9 1177,52 8242,65
8 % 2,1 1301,47 10411,77
9 % 2,3 1425,42 12828,79

Gli importi si riducono dello 0.5% per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo

Sottocategoria: Incidenti-stradali-e-rimborsi-

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