| Riferimenti normativi -
Decreto legislativo 2/9/1997 n.314
"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori
di lavoro", in Gazzetta Ufficiale 19/9/1997, Suppl. Ord.
L'articolo 3 ha sostituito l'art.48 del DPR 22/12/1986 n. 917
"Testo unico delle imposte sui redditi" con una nuova
formulazione.
Il comma 3 del nuovo testo dell'art.48 è riferito ai "fringe
- benefits".
Il successivo comma 4 dell'art. 48 del DPR 917/86, sempre nel
testo ora riformato dall'art. 3 del D. Leg. 314/97 stabilisce i
seguenti criteri di determinazione del valore, nel caso di
affidamento di mezzo di trasporto:
"Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a. per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume
il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente."
(omissis)
2. 3. 2. 1 Veicoli.
La lettera a) del comma quarto stabilisce che per gli autoveicoli
indicati nell'articolo 54, comma primo, lettera a), c) e m) del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per i motocicli e i
ciclomotori che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno
specifico dipendente per espletare l'attività di lavoro e per i
quali abbia consentito anche l'uso personale da parte dello
stesso, ad esempio per recarsi al lavoro (uso promiscuo), concorre
a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30%
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo
corrisposto nello stesso periodo di imposta in cambio della
possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo. Si
tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a
tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque
valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche
della percorrenza che il dipendente effettua realmente.
E' del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a
proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base
della commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI,
dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione
dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di
percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
Si precisa che, qualora il modello di veicolo utilizzato
promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi
nelle tabelle in questione, l'importo da assoggettare a tassazione
dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per
tutte le sue caratteristiche risulta più simile. Per espressa
previsione normativa il costo chilometrico di esercizio è
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia
deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro
il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Rispetto alla disposizione già in vigore per il periodo di
imposta 1997, si segnala l'obbligo per l'ACI di elaborare e
comunicare al Ministero delle Finanze, entro il 30 novembre di
ciascun anno, le tabelle relative alla percorrenza di 15.000 Km e
quello successivo dello stesso Ministero di provvedere alla
pubblicazione delle tabelle entro il 31 dicembre (quelle per il
1998 sono state pubblicate con comunicato del Ministero delle
Finanze nelle gazzetta ufficiale n.292 del 16 dicembre 1997),
nonché la previsione che le tabelle pubblicate entro la predetta
data del 31 dicembre, abbiano effetto per tutto il periodo di
imposta successivo.
In tal modo, il dipendente e il sostituto di imposta conoscono
con certezza, fin dall'inizio dell'anno, quale riferimento
assumere per determinare l'ammontare che deve concorrere a
tassazione. Va peraltro precisato che, tenuto conto della modifica
del criterio di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati
al dipendente (come già precisato si è passati dal criterio del
costo specifico a quello del valore normale) il 30% della
percorrenza di 15.000 Km calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali
elaborate dall'ACI rappresenta il valore normale presunto dal
legislatore per la possibilità concessa dal datore di lavoro di
utilizzare detti beni in modo promiscuo e non più il costo
specifico presunto.
E' appena il caso di precisare che il datore di lavoro, oltre a
concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo
promiscuo, può fornire gratuitamente o meno, altri beni o
servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, ecc.,
beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di
stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al
dipendente.
Si sottolinea, inoltre, che, poiché la percorrenza
convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore
del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base
annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito,
determinato come sopra specificato, deve essere ragguagliato al
periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso
l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per
i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo
effettivo utilizzo. Si è già detto che se il dipendente
corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della
trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di
utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro
gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del
veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.
Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere
computate al lordo dell'IVA.
Nel ribadire che la disposizione in esame si applica con
riferimento ai veicoli aziendali utilizzati oltre che per esigenze
di lavoro anche per uso privato, si precisa che qualora il veicolo
sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del
dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli
ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore
normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti
nell'articolo 9 del T.u.i.r.
Si ricorda, infine, che non concorre a formare il reddito del
dipendente l'utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per
l'effettuazione di trasferte.
Tratto dal sito ufficiale dell'ACI
(omissis) |