| Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2000
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2000
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
(Soppresso).
Art. 2.
Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo
1. (Soppresso).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti . Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al co...leggi
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