| 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i
tempi e le modalitą per l'effettuazione della revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare
che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziositą e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8
e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunitą
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati gią sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi ...leggi
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