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7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. -
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima
di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima ;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi
di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei
lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere
dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o
senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla
giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento
di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione
del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila e la
sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
violazione .
Giurisprudenza
Prevenzione dell'inquinamento atmosferico
1. Il Sindaco, nell'esercizio del potere di limitare la circolazione dei
veicoli per esigenze di prevenzione degli inquinamenti (potere che ora
è sancito dall'art. 7, comma primo, del codice della strada emanato con
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), deve disciplinare le deroghe,
indispensabili per salvaguardare interessi fondamentali di ogni genere
dei cittadini, Presidenti e non residenti nella zona, secondo criteri di
effettività e di economia dei mezzi; vale a dire curando che gli
interessi particolari, che la deroga mira a tutelare, siano
effettivamente soddisfatti, e adottando i mezzi di controllo che meno
causano aggravio e incomodo all'Amministrazione stessa e ai cittadini.
(Nella specie, è stata riconosciuta illegittima la disciplina della
deroga a favore dell'attività di un gommista situato nel centro storico
interdetto alla circolazione degli autoveicoli, attuata con il rilascio
al predetto di alcuni permessi d'ingresso da consegnare ai clienti).
Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 673 del 03-05-1995,
8. Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le
regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che,
nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire
e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono
avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con
veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare
con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle
di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di
competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente
50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei
lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli
organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica ocon animali, ovvero di una
somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila, se si
tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
a motore .
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10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con
gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non
superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate
se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli
isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei
assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui
venga trasportato un unico pezzo indivisibile
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di
carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa
dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i
medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o
più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per
la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
"A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti
proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34
per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo*
* comma aggiunto dalla legge 7 .12.1999 n. 472
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il
carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in
modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli
che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62 ;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di
animali vivi.
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i
limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e
nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria salvo quanto stabilito al comma 2,
lettera b);
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza
può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione chechi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter);quando
non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di
oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4";
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi
d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non
sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per
asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art.
34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e
c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54
t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti
o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti
dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo
consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo
di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta
l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le
modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle
opere di rafforzamento necessarie.
Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio
del carico
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o
62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina
officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il
cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione
ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo
allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61
dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della
scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto
di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta .
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte
non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra
percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta
della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei
limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,
ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni*
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a
lire 800.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese
fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore
degli elementi del carico autorizzato*
*commi così sostituiti dalla L. 7.12.1999 n. 472
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque
anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della
qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
che restano a carico del solo conducente del veicolo;*
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e
22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II,
del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero
dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento
ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento
delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta;*
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo
deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso,
al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi *
*commi così sostituiti dalla L. 7.12.1999 n. 472
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni
omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del
conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il
carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata
adempiuta la prescrizione omessa.*
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non
rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo
di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo
I del titolo VI.*
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data
facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da
parte degli enti di cui al comma 6*
*commi aggiunti dalla L. 7.12.1999 n. 472
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali .
11. Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi
ultimi.
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e
b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1
e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie
in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal
Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7 .
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato
dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare
uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.
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Sottocategoria: Codice-della-strada--
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