20. Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che
venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero,
nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non
determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non
possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI .
21. Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte,
il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la
regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori
nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
22. Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei
casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni
qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale
interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di
sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della
strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione
subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di
consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere
stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per
ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del
traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che
dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale
rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi
lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati,
nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma
o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono
essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a
vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da
parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la
strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le
fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade
di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico,
i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle
distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata
dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono
consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti
purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei
cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari,
purchè autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto
con le norme di comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento.
Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché
disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
13. li enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente
proprietario della strada;
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto
con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del
suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a
loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione
dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via
tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.*
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi
1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis.*
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne
di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo
demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce
di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge*
*commi aggiunti dalla L. 7.12.1999 n. 472
24. Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono
permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o
comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate
nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e
da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento .
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di
cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro
uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza
della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a
lire duemilionitrecentocinquantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI .
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori
pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della stradae per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada .
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque
destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade
o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra,
sono autorizzati, in caso di assoluta
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della
strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro
della difesa.
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di
cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono
presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il
proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni
di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e
di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni
ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce
l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza
indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di
fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno
l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente
proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della
circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di
trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei
trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le
modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione
dei lavori ed i casi di deroga .
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai
soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e
le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra
le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In
caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è
tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate
nelle specifiche convenzioni .
29. Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente
ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a
sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi
stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade
od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del competente
ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la
strada,
fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di
manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei
fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila .
31. Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire
la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione
la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI .
32. Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per
la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non
causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e
per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le
altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si
rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai
danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere
devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel
disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che
le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa
e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo
stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle
finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi
provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila .
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede
stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di
pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli
utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o
abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o
utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei
proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila ..
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
per l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del
50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1,
il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e
successive modificazioni, a carico del proprietario .
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
35. Competenze
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive
per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso
militare, in ordine alle quali è competente il comando militare
territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade,
coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento
e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice
alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamenteil Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui
all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.
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