41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma
circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata
dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra,
e di un triangolo giallo su fondo nero,
con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero.
I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, nè di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e
consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di
sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano
sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa
a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo
sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità
indicati dal regolamento e da
specifiche normative .
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono
dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non
possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al
comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i
veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per
i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10
e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il
ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione
alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a
forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere
la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X;
possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce
verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli
di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e
con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale,
il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso
altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se,
peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne
semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori
e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate.
42. Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalità di impiego e di apposizione.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione,
arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non
siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano:
"arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di
marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal
braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro
che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il
braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente
"arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte
all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si
trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza
della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero
con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi
per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di
giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e
i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
44. Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere
collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta
in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e
acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a
distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di
chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile
della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo
nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da
spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello
su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello,
le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e
dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle
per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità .
45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita
dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive
ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi
segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle
imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme,
per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di
collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento,
dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono
ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi
a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con
il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la
correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi
alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori
pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti
degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a
carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera
dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali
che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche
parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni
locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra
segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a
spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario
ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del
traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione .
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione
di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove
il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila. A tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della
violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di
polizia stradale per il controllo delle violazioni.*
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui
al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a
lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI*
*commi aggiunti dalla L. 7.12.1999 n. 472
TITOLO III
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale
46. Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per
uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
47. Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e),
f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico)
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;- categoria L2:
veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli
con carrozzetta laterale);- categoria L5: veicoli a tre ruote
simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed
aventi almeno quattro ruote;- categoria M1: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5 t;- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci,
aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .
48. Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
49. Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
50. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
51. Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini,
a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte
di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a
lirecentoquarantunomila.
52. Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45
km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona
oltre il conducente]
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati
al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del
Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o
nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite . -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare
per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli .
53. Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in
numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi
di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore ;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di
guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto
non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a
trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale
unavelocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono
stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno
solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi
di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di
lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un
motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
54. Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso
delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice.
Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono
un'unica unità gli autotrenicaratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di
cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da
un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione
delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a
quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere,
altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a
uso misto su strada e fuori strada .
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali.
55. Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie
e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
56. Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma
2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di
cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con
almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e
h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di
essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della
loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto
di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui
all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed
l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei
limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal
regolamento .
57. Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per
il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi
a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici
ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente .
58. Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o
a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono
circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di
cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di
sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per
gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
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