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81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di
veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della
M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero
diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità
scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono
abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di
apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e
le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal
comma 2.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli
82. Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base
alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per
trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate
dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di
linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza
un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il
trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a
dodici mesi .
83. Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al
trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza
di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei
trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (49), e successive modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI .
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo
senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art.
46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
84. Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti
di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo
degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per
il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a
lire duemilionitrecentocinquantamila se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila e, se si tratta di autobus, da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI .
86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Dalle
violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi
delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
87. Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e
con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia
costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto .
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base
del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le
relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle
linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha
ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in
detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di
veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A
tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea
per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei
trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle
rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a
lire duemilionitrecentocinquantamila.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di
circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI .
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si
obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della
carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298 , non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non
adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
89. Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila .
91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita
di veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e
della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui
sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con
il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio,
il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della
data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di
riservato dominio l'art. 196, comma 1.
92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a
fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento
che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima
di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di
trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle
predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta,
l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Alla contestazione di tre violazioni
nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra
irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà
di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove
richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi
previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 .
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzionegenerale della
M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti
nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è
rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Alla medesima sanzione è sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il
locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. La carta di
circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata
all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate
di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del
corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di
polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che
ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il
veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di
assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli
obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono
essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La
determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti
il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e
il cittadino è disciplinata dal regolamento .
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente
ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione
e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i
trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il
rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro
automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi
diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del
bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1
procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva
delle tasse, soprattasse e accessori.
95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di
circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima
di novanta giorni.
2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato
dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità
previste all'art. 92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla
constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità
ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15 , e alla legge 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui
al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta,
l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire
centoquarantunomila .
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le
tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e,
ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni
dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del
veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il
ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite
gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle finanze.
97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di
conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione
sono riservate allo Stato .
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di
identificazione, qualora non risulti già registrato nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta
documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne
rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al
massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di
identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative
procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le
procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori
che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche
idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art.
52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più
delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di
identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. comma così modificato dalla legge 30.12.1999 n. 507
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione che non permetta di risalire all'intestatario
responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Alla
stessa sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3
nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila.
13.In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno
di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le
sanzioni previste dall'art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione
prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria
del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del
contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di
circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o
alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
periodo aggiunto dalla legge 30.12.1999 n. 507.
98. Circolazione di prova
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione
e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti
all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli
93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse
con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti
veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la
circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova
deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di apposita delega.
2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata
previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. La stessa sanzione si applica se il veicolo
circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila; ne consegue in
quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
99. Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a
riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata
la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e
di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere
i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a
lire centoquarantunomila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta
a lire duecentotrentacinquemila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI .
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente
i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo;
nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di
ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. comma csosì
modificato dalla legge 30.12.1999 n.507
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi
del codice penale. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente
alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno
contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI
.comma csosì modificato dalla legge 30.12.1999 n.507
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati.Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di
tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata
a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI comma csosì modificato dalla legge
30.12.1999 n.507
101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore
o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il
Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da
destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei
lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione
generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3,
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di
polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia,
che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla
Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del
veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute
nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a
quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova
non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il
pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila .
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del
P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle
targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità
per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione
generale della M.C.T.C. .
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la
consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti
anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi
dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o
gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al
comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere
annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da
tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi
ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. La sanzione è
da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila se la violazione è commessa ai sensi
dei commi 3 e 4 .
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