104. Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano
su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite
dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmý e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della
macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere
inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h,
ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può
eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di
tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al
60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al
90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due
sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non
deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme
stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi
precedenti;
il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad
un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e
masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla
regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e
dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati
dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento
saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la
marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le
sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a
lire duemilionitrecentocinquantamila.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
105. Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m .
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare
un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici
agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla
trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila .
106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere
costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente,
sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono
equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere
garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un
idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina
di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con
attrezzi portati o semiportati.
Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per
il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del
parabrezza .
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d),
g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono
essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina
agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni,
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del
comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi
agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano
amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono
essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento,
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere
stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei
dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità
europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente
per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6.
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte anorma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che
sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova
da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro
e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato
su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può
essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità .
108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e
della carta di circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta
di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107,
comma
1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della
macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le
caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituitadal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli
accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti
staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla
provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una
formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei
trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti,
è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge.
La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha
anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione
vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità,
senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di
circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai
sensi delle leggi penali .
109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre
in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al
tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i
relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a
norma del comma 1.
Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino
alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al
tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lireduecentotrentacinquemila .
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica
alla circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada
sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di
circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma
2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni
previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il
medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine
agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi
le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta
di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul
certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per
la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto
unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione
di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al
nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in
quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma
2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della
carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché
le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale
non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando
le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
111. Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole
soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di
accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine
agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità
delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica
europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è
stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e
aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di
accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla
quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o
più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono
all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila,
salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
113. Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera
a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99,
100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
114. Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari
di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale
targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per
quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed
il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse
con macchine agricole.
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre
animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc
che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40
km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5
t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di
abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio
di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti
ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui
massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1,
lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta
altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lireduecentotrentacinquemila se
si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire
centoquarantunomila se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con
veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI .
116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida
di motoveicoli e autoveicoli
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti .
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto
nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno
del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza.
Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione
all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto
del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui
guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente
sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico
fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art.
119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale
tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono,
comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi .
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni
ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di
patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati
adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale generale della M.C.T.C. sulla base
dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o
minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di
emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la
loro idoneità allo svolgimento di tale attività .
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e
ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella
normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i
programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento
saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune,
viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione
generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza
del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i
tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione
del trasferimento di residenza senza che sia stata
ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di
guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento .
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente
perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice*
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di
cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui
all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito
della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il
trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila] .**
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I,sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre
il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI*
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
** Il comma 16 è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575
117. Limitazioni nella guida
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla
data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di
motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B
non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali .
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo
121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età
di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità
di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a
lire quattrocentosettantamila. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della
patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di
persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della
azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di
veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i
corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore
già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di
filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole
possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano
ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta
giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli
esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di
filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita
a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma
2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art.
126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque
del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene
confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura
dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità
i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture
filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici
o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di
idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne
affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
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