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TITOLO V
Norme di comportamento
140. Principio informatore della circolazione
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
141. Velocità
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo
che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed
ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo
entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti
di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali,nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente
visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli,
in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando
i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto
anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma
7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila .
142. Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi
segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti
di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli
fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive
che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i
limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada,
quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti
con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori
pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri
casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8
t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le
velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da taleobbligo gli autoveicoli
militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i)
e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa è da quattro a otto mesi .
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e
in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o
più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai
veicoli lenti .
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando
una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di
sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque
sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro
cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a
sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano
queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in
tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un
lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della
zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a
sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero
percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila. Dalla violazione prevista dal presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila .
144. Circolazione dei veicoli per file parallele
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E'
ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti
di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non
mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni
caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima
corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra
per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano
nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta
corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai
lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
145. Precedenza
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti
su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente
ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio
i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità
di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le
caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello
sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
146. Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma
degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila. Sono fatte salve le particolari sanzioni
previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila .
147. Comportamento ai passaggi a livello
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 .
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui
all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3
dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i
conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI .
148. Sorpasso
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada
che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densità della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un
veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se
necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i
veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza
di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio
pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il
conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può
effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata
per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente,
il sorpasso a destra è vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali
casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai
passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate
separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di
marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica
orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del
traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia
arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento
pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche
nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila. Alla stessa sanzione soggiace chi viola
le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10,
11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Quando non si osservi il divieto di sorpasso
di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da
due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14 .
149. Distanza di sicurezza tra veicoli
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie
per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma
7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Ove
il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per
almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si
applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è
ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che
provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che
procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile
al marginedestro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta
da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a
quelli di massa complessivaa pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus
rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi
alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve
essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a
meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del
veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi
in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica
l'art. 149, commi 5 e 6 .
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare
in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la
strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che
il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che
serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in
caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di
un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le
luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri
utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa
oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli .
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e deiveicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri
abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e
dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali
proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione
pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano
pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del
veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati
dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a
quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli
altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti
su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per
dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare
al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è
consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al
comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e
la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152,
comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste
dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale
mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi
da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero
usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare
allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve
essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando
i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le
segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda
fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello
sinistro, qualora intenda voltare .
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto
a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta
in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo,
salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile
sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila .
155. Limitazione dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto
in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo
dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli
devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal
regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i
casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo
delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di
profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del
conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine.
In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere
effettuate il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto
obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in
funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta
a lire duecentotrentacinquemila .
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui
binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da
intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza
dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità
delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del
bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa
segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per
ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione .
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due
ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaiae, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo
scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per
persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli
o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
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