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159. Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
160. Sosta degli animali
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila
161. Ingombro della carreggiata
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine
di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della
carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine
destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o
intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare
le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il
transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a
segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di
cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
162. Segnalazione di veicolo fermo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di
notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché
verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
163. Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze
di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato
altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
164. Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità
al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da
non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art.
61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma
1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori
della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non
superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e
posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente
percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere
lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri
utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve
essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari,
rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della
sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del
veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente
diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle
presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal
regolamento.
165. Traino di veicoli in avaria
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro
deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi,
da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida
od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale
da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli
altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art.
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art.
164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito
dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di
soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila
.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa .
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a
pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila .
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore
a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, se
l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a
10 t, le sanzioni amministrative previste nelcomma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10,
comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m
e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono
circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, ferma
restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice
civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per
cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione.La franchigia del cinque per
cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non
decade la validità dell'autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge
e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti
di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido
.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in
base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto
di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per
le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci
pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere
abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite
per i predetti trasportiinternazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti
sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto
l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano
le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8 Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire dodici milioni.
*comma così spstituito dalla l. 30.12.1999.n.507
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI*
*comma aggiunto dalla l. 30.12.1999.n.507
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di
cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 9
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la
guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in
numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o
nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od
altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,
ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato
nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI .
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida
di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due
ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le
mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI .
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. *
1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli
di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette,
nonchè agli eventuali passeggeri (modificato dalla legge 7.12.1999 n.
472 )
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di
ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula
di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula
di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal
presente comma (aggiunto dalla legge 7.12.1999 n. 472)
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo
della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del
veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
*Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, modificate dalla legge 7.12.1999 n. 472, entrano
in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e
su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per
passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati
nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia .
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza
dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competentiautorità sanitarie di
altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso
delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la
durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5
della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli
organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una
statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di
ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se
sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia
disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di
età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa
con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri
abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e
aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila. Quando il mancato uso riguarda il
minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del
minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il
normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a
lire centoquarantunomila.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o
sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli
durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi
a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle
mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemil
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per
il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di
polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE
n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero
è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a
lire centoquarantunomila.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove
il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un
congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano
trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo
che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I
provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi .
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e
sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc
se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc
se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla
carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane
principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri
di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche
altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le
esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di
autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è
adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli
appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il
Ministro della difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per
le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente ùproprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un
tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi
riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre
aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila, salvo l'applicazione delle norme della legge
28 marzo 1991, n. 112 .
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila. Se la violazione riguarda le disposizioni di
cui al comma 6 la sanzione è da lire trentacinquemiladuecentocinquanta
a lire centoquarantunomila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica
solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle
condizioni previste dalle presenti norme.
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