176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia
di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su
quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il
cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque
per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti
il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di usciredall'autostrada a partire dal
cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare
o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in
tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo
possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi
ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilità
limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione,
nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi
di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al
veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la
sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di
limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di
impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo
destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in
corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi
secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e
le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in
contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in
autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.*
*comma così sostuito dalla legge 7.12.1999 n. 472
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che
devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze,
che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è
calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla
stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al
fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo
non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. E' sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona
delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di
revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il
fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è
punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
dodici milioni.comma così sostituito dalla l. 30.12.1999.n.507
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e
dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lirequattrocentosettantamila.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a
ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.comma così spstituito dalla l.
30.12.1999.n.507
. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi .
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle
autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora
i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai
conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi
equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al
servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..Agli incroci
regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti .
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e
nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma
1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non
muniti di cronotachigrafo
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le
copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il
libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila,
salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto
costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel
termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del
comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8
e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni .
179. Cronotachigrafo
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE
n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo
munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce
il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a
lire quattromilionisettecentomila. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo .
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila .
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il
quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione
di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente
ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa
persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui
al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 ,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del
titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo .
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida
di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la
licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia
in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento
a lire duemilionitrecentocinquantamila .
181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria .
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi .
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. Si
applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180
182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di
essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di
cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di
quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La
sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al
comma 6.
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può
essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma
2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei
centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al
comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino
al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che
resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori
al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare
la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
185. Circolazione e sosta delle auto-caravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo
medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e
luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe
aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle
sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4 .
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
orso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI .
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per
la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento .
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento,
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni .
187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il
conducente presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione
fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza .
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita
medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di
revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal
regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni .
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma
1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con
limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo
se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
189. Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare
l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è
punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia
dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI .
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è
punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire
duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
190. Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli
in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in
senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due
sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di
circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade
esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto
obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è
inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i
casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila .
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui
ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in
condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla
e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di
anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i
pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto
delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono,
per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le
modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di
grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di
cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione
del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni*
*comma così sostuito dalla l.30.12.1999.n.507
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso
i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 .
.
|