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Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come
segue:
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 30.000 a lire
120.000”, lo stesso deve intendersi sostituito con quello “da lire
38.100 a lire 152.420”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 50.000 a lire
200.000”, lo stesso deve intendersi sostituito con quello “da lire
63.510 a lire 254.030”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 60.000 a lire
120.000”, lo stesso deve intendersi sostituito con quello “da lire
76.210 a lire 152.420”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 100.000 a lire
400.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da lire
127.020 a lire 508.070”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 120.000 a lire
240.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da lire
152.420 a lire 304.840”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 150.000 a lire
300.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da lire
190.530 a lire 381.050”.
Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 200.000 a lire
800.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da lire
254.030 a lire 1.016.140”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 500.000 a lire
2.000.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da lire
635.090 a lire 2.540.350”.
- Ove era originariamente previsto l’importo “da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000”, lo stesso deve ritenersi sostituito con quello “da
lire 1.270.180 a lire 5.080.700”
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